È possibile stipulare dei contratti di locazione breve con l’intervento di soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on line.
Il Decreto Legislativo n. 50 del 24.4.2017, all’articolo 4 individua una nuova e specifica categoria di affitti, le locazioni brevi. La legge sancisce alcuni obblighi per gli intermediari immobiliari e i soggetti che gestiscono portali telematici e che mettono, quindi, in contatto persone che cercano case in affitto con persone che ne hanno la disponibilità.
Indice
- 1 Quali sono le caratteristiche dei contratti di locazione breve?
- 2 Qual è il ruolo degli intermediari se intervengono alla stipula dei contratti di locazione a breve?
- 3 Il termine dei 30 giorni deve essere considerato per ogni singolo contratto o per l’intero anno?
- 4 Quali sono le voci di spesa che sono considerate ai fini del calcolo dell’imponibile per la ritenuta del 21%?
- 5 Cosa succede nel caso di recesso dal contratto di locazione a breve?
Quali sono le caratteristiche dei contratti di locazione breve?
Sono contratti di affitto breve per gli immobili destinati ad uso abitativo che soddisfano esigenze abitative transitorie, anche con finalità turistiche; l’affitto non deve durare più di 30 giorni e il contratto deve essere stipulato da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa. Se il contratto è superiore ai 30 giorni questo deve essere registrato.
Qual è il ruolo degli intermediari se intervengono alla stipula dei contratti di locazione a breve?
Gli intermediari devono comunicare all’Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del contratto nome, cognome, codice fiscale del locatore, durata del contratto, importo corrispettivo lordo e l’indirizzo dell’immobile.
L’intermediario che si occupa dell’intermediazione deve versare all’erario una ritenuta del 21% a titolo di ritenuta d’acconto sul relativo ammontare, provvedendo al versamento, alla relativa certificazione e alla conservazione dei dati dei pagamenti e dei corrispettivi lordi.
Il termine dei 30 giorni deve essere considerato per ogni singolo contratto o per l’intero anno?
Il termine viene considerato per ogni singolo contratto in un anno intero; quindi possono essere stipulati più contratti di locazione breve in un anno anche tra le stesse parti contrattuali.
Quali sono le voci di spesa che sono considerate ai fini del calcolo dell’imponibile per la ritenuta del 21%?
L’intermediario opera la ritenuta sull’intero importo indicato nel contratto di locazione breve che l’affittuario è tenuto a versare al locatore.
Qui di seguito un esempio pratico:
Periodo di locazione: 20 giorni;
Importo della locazione: 1.000 euro (comprensivo dell’imposta di soggiorno);
Imposta di soggiorno: 25 euro;
Spese di pulizie: 80 euro sostenute direttamente dall’affittuario;
Provvigione spettante all’intermediario, addebitata in tal caso direttamente all’affittuario;
l’importo che l’intermediario versa a favore del locatore è:
(1000-25) = 975,00 euro (canone lordo)
(975*21/100) = 204.75 (importo della ritenuta)
(975-204,75) = 770,25 (l’importo netto che riceve il locatore)
La ritenuta del 21% viene versata dall’intermediario entro il 16 del mese successivo alla conclusione del contratto; Il mancato versamento è punito con una sanzione amministrativa e per il ritardato versamento si applica sempre il ravvedimento operoso.
Cosa succede nel caso di recesso dal contratto di locazione a breve?
Nel caso di recesso dal contratto di locazione a breve, la ritenuta, se già versata o certificata dall’intermediario, è recuperata dal locatore in sede di dichiarazione dei redditi.
Non si ricorre alla normativa del contratto di locazione a breve se l’affitto è stipulato nell’esercizio di un’attività organizzata in forma d’impresa o rientra nel caso di attività commerciale esercitata abitualmente.
Per non trovarsi in difficoltà con l’Agenzia delle Entrate consultate il vostro Commercialista o il vostro Caf di riferimento.
Fonte: Agenzia delle Entrate