Bonus ricerca e sviluppo: novità 2017 sull’uso del credito di imposta

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L’Agenzia delle Entrate con una circolare illustra tutte le variazioni al decreto sul bonus ricerca e sviluppo.

Moltissime volte alcune misure volte a favorire le imprese dal punto di vista finanziario, necessitano di alcuni aggiustamenti per meglio aderire a quelli che sono i cambiamenti dei mercati e dell’economia. Un esempio di cui ci preme scrivere riguarda il bonus Ricerca e Sviluppo indicato nel decreto 27 maggio 2015 dove si forniscono le indicazioni necessarie per ottenere il credito d’imposta proprio per investimenti in attività di Ricerca e Sviluppo.

Abbiamo già parlato ampiamente del decreto emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero delle Finanze in un nostro articolo. Con la circolare n.13/E del 27 aprile 2017, l’Agenzia delle Entrate illustra le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2017 relativamente al bonus R&S.

Vediamo in sintesi quali sono le novità:

  • tempistica per gli investimenti: si allunga di un anno il periodo di tempo entro il quale i soggetti possono effettuare gli investimenti previsti dall’agevolazione. Quindi i soggetti con un periodo di imposta coincidente con l’anno solare possono avvalersi dell’agevolazione anche per gli investimenti effettuati nel 2020 e non solo per quelli effettuai negli anni dal 2015 al 2019; i soggetti con periodo di imposta non coincidenti con l’anno solare possono beneficiarne dal 2015/2016 e fino al 2020/2021;
  • tetto massimo annuale del credito d’imposta: sale da 5 a 20 milioni l’importo massimo annuale del credito di imposta per ciascun beneficiario. Le spese sostenute per attività di ricerca e sviluppo nel periodo per il quale si intende beneficiare dell’agevolazione devono essere almeno di 30 mila euro. Per i primi due periodi agevolati il credito di imposta è di 5 milioni di euro, mentre per i restanti quattro periodi agevolati il beneficio spetta nei limiti del nuovo tetto massimo, cioè di 20 milioni di euro.
  • aliquota: l’aliquota del credito di imposta non è più differenziata in funzione della tipologia di spese ammissibili, ma è fissata al 50% per tutti i costi ammissibili. Prima era fissata al 25% e saliva al 50% in relazione alla quota dell’eccedenza agevolabile riferibile alle spese per il “personale altamente qualificato” impiegato nell’attività di ricerca e a quelle per i contratti di ricerca extra muros (contratti con Università, Enti di ricerca e altre imprese, comprese le start-up innovative).
  • commesse estere: il soggetto commissionario residente che “esegue attività di ricerca e sviluppo” per conto di committenti non residenti viene equiparato, ai fini dell’agevolazione, al soggetto residente che “effettua investimenti” in attività di ricerca e sviluppo. Quindi sono ammesse al credito le attività di ricerca e sviluppo svolte per committenti esteri.
  • spese per il personale impiegato in R&S: viene omessa la distinzione tra “personale altamente qualificato” e “personale non altamente qualificato” e quindi non occorre neanche suddividere i costi alle due voci. Le spese sostenute per quest’ultima categoria di lavoratori erano già state ammesse al beneficio in via interpretativa.

Alla luce delle variazioni appena viste, possiamo dire che sicuramente sono delle novità positive che spingeranno ancor di più verso l’innovazione.

Approfondisci la Circolare 13/E del 27 aprile 2017