Agevolazioni piccola proprietà contadina: ecco cosa sono

Le agevolazioni piccola proprietà contadina, sono degli sgravi sulle imposte dirette che, normalmente gravano sull’acquisto degli immobili. Nella fattispecie i beneficiari di questo tipo di agevolazioni sono i coltivatori diretti, e gli imprenditori agricoli professionali (IAP), regolarmente iscritti all’istituto nazionale di previdenza sociale (INPS).

Vediamo nel dettaglio chi sono i beneficiari delle agevolazioni piccola proprietà contadina:

Coltivatore diretto: è un piccolo imprenditore che si dedica in maniera diretta ed abituale (in qualità ad esempio di proprietario, affittuario o usufruttuario), alla coltivazione del fondo o all’allevamento e al governo del bestiame.

Imprenditore agricolo professionale: è in possesso di conoscenze e competenze professionali, e dedica all’attività agricola d’impresa, in maniera diretta o come socio, almeno il 50% del proprio tempo globale di lavoro, ricavandone il 50% del proprio reddito totale.

Le agevolazioni piccola proprietà contadina, si hanno quando una delle due figure professionali sopra descritte procede all’acquisto di terreni agricoli, valgono anche per i fabbricati di pertinenza e consistono nel pagare, delle imposte agevolate:

• imposta catastale nella misura del’1% sul prezzo di acquisto;
• imposta di registro ordinaria, e l’imposta ipotecaria nella quota fissa di 200 euro e non in percentuale sul prezzo di acquisto, come accade normalmente;
• nell’avere l’esenzione dell’imposta di bollo dall’atto di compravendita e dalle relative copie.

Per ottenere tali agevolazioni gli acquirenti dovranno dichiarare, di avere i requisiti necessari, direttamente nell’atto di acquisto. Sono esclusi dalle agevolazioni piccola proprietà contadina, gli atti a titolo gratuito, come ad esempio le donazioni e le successioni a causa di morte, ed in ogni caso sono esclusi dalle agevolazioni anche gli acquisti di terreni edificabili.

Facciamo ora chiarezza in merito al concetto di fabbricati di pertinenza dei terreni agricoli, facendo riferimento alla risoluzione n.26/E/2015 dell’Agenzia delle Entrate che precisa che i fabbricati vengono considerati pertinenze del terreno solo nel caso in cui si trovano all’interno dello stesso terreno agricolo, e siano funzionali ad esso, indipendentemente dal tipo di attività svolta. Un classico esempio è quello di un fabbricato ad uso ricovero attrezzi, posizionato all’interno del terreno agricolo coltivato.

Ricordiamo che è prevista anche la decadenza delle agevolazioni piccola proprietà contadina, nei casi in cui l’acquirente effettui la donazione o smetta di coltivare i fondi prima che siano trascorsi cinque anni dall’acquisto, di contro, non è invece prevista la decadenza in caso di morte dell’acquirente, o in caso d’espropriazione a causa di pubblica utilità.

Inoltre, l’acquirente ha comunque la facoltà di trasferire o affittare il terreno a favore:

• del coniuge;
• di parenti fino al terzo grado;
• di affini entro il secondo grado;

a patto che siano imprenditori agricoli, e a condizione che si mantenga la destinazione agricola del terreno, anche se non sono trascorsi i cinque anni.

Info: Risoluzione n.26/E/2015 dell’Agenzia delle Entrate