Con quali modalità pagare quanto dovuto al Fisco?

Addizionali IRPEF (regionale e comunale), IRAS e imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), sono parole note ai molti, ma non a tutti.

Sono delle imposte da versare al Fisco che – così come abbiamo già scritto – grazie alle novità apportate dalla Legge di Stabilità 2015 all’istituto del ravvedimento operoso, ovvero alla modalità di pagare quanto dovuto al Fisco, si possono saldare con piccole sanzioni ma in un lasso di tempo più lungo.

Come sempre accade quando l’Agenzia delle Entrate introduce nuovi meccanismi a favore dei contribuenti, serve quasi sempre una circolare esplicativa per chiarire le situazioni più controverse e, nel caso concreto, al fine di bloccare sul nascere spiacevoli contenziosi lunghi e costosi per le parti. La circolare numero 23/E del 9 giugno scorso, mette a fuoco i seguenti punti sul ravvedimento chiarendo che:

  1. il ricorso all’istituto del ravvedimento può avvenire da parte del contribuente fino alla scadenza dei termini di accertamento; ciò vuol dire che la violazione commessa può anche essere contestata mediante accessi, ispezioni o verifiche ma purché non sia stato emesso e notificato formalmente un atto di liquidazione o di accertamento oppure una comunicazione di irregolarità sia ai fini delle imposte dirette sia ai fini dell’IVA;
  2. tra le imposte che rientrano nel campo di applicazione del ravvedimento operoso sono comprese oltre le addizionali IRPEF, sia quella regionale sia quella comunale, anche l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
  3. le violazioni che comportano la riduzione delle sanzioni ad un nono del minimo se la regolarizzazione avviene “entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione” hanno per oggetto anche i tributi locali e regionali, comprese le tasse automobilistiche, e riguardano:
  • gli omessi versamenti;
  • le violazioni commesse mediante la dichiarazione dei redditi;
  • altre violazioni non rientranti tra quelle indicate.

Si precisa, infine, che per le violazioni derivanti dall’omesso o carente versamento delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi, siano esse statali (IRPEF e IRES) o regionali (IRAP e addizionali IRPEF), il decorso del termine per poter applicare il ravvedimento operoso non è quello della presentazione della dichiarazione bensì quello di scadenza del versamento di tali somme.

Fonte: Agenzia delle Entrate