L’esenzione IMU contenute nella legge di stabilità 2016 si applicano anche ai coadiuvanti familiari e alle società agricole, purché ricorrano i requisiti previsti dalla legge
Dopo le richieste di chiarimento pervenute dalle organizzazioni di categoria del settore agricolo, al fine di ottenere dei chiarimenti sull’applicabilità dell’esenzione IMU ai coadiuvanti familiari di imprenditori agricoli e coltivatori diretti e alle società agricole, il Dipartimento delle Finanze è intervenuto, sul finire dello scorso mese di maggio, fugando alcuni dubbi interpretativi.
Con nota n. 20535 del 23 maggio 2016, detto Dipartimento ha precisato che i coadiuvanti familiari dei coltivatori diretti o degli IAP (Imprenditori Agricoli Professionali) sono esenti dal versamento dell’IMU relativa ai terreni agricoli condotti o posseduti, se ricorrono determinate condizioni.
In particolare, le organizzazioni di categoria hanno chiesto al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) se le agevolazioni contenute nella legge di stabilità 2016 (esenzione IMU su terreni agricoli) potessero trovare applicazione anche nei confronti dei “familiari coadiuvanti” del coltivatore diretto.
Nel caso sottoposto all’attenzione del Ministero, il coadiuvante dell’imprenditore agricolo esercita l’attività agricola ed è iscritto come coltivatore diretto (CD) nel nucleo familiare del capo-azienda, ed è iscritto nella previdenza agricola. Mentre la stessa azienda, qualificata come impresa agricola diretto coltivatrice, coltiva terreni di proprietà o comproprietà del coadiuvante.
Indice
In questi casi, per il terreno agricolo di proprietà (o comproprietà) del coadiuvante, coltivato dall’azienda di un familiare del coadiuvante, c’è l’esenzione IMU?
Per rispondere alla questione occorre partire dalla legge di stabilità 2016, che riconosce l’esenzione IMU sui terreni agricoli. Secondo l’articolo 1, comma 13, sono esenti dall’IMU i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.
Riepilogando, i requisiti che deve avere il coadiuvante familiare, ai fini dell’esenzione dell’imposta, sono due, uno soggettivo e un oggettivo:
- requisito soggettivo: avere la qualifica di coltivatore diretto (CD) e di imprenditore agricolo professionale (IAP) di cui all’articolo 1 del D. Lgs. n. 99 2004, ed essere iscritti nella previdenza agricola.
- requisito oggettivo: avere possesso e la conduzione del terreno agricolo.
Nel caso esaminato, i requisiti sono entrambi soddisfatti, in quanto il familiare coadiuvante è un coltivatore diretto iscritto alla previdenza agricola e risulta essere proprietario o comproprietario dei terreni per il quali si chiede l’esenzione IMU.
Si legge nella nota del MEF:
«In capo al familiare coadiuvante del coltivatore diretto, infatti, non solo si riscontra il requisito oggettivo, dal momento che il coadiuvante stesso risulta proprietario/comproprietario dei terreni agricoli coltivati dall’impresa agricola diretto coltivatrice, di cui è titolare un altro componente del nucleo familiare, ma anche il requisito soggettivo, in quanto il coadiuvante del titolare dell’impresa agricola, che esercita direttamente l’attività agricola, risulta iscritto come coltivatore diretto nel nucleo familiare del capo-azienda, negli appositi elenchi previdenziali, come previsto dall’articolo 11 della legge n.9 del 1963».
L’esenzione non si applica invece ad altri terreni di proprietà del coadiuvante, dati in affitto o in comodato d’uso altri soggetti.
L’esenzione IMU per le società agricole
Il MEF, nella stessa nota, ha risposto anche ad un secondo quesito, riguardante l’esenzione delle società agricole in possesso della qualifica IAP, o di società di persone composte da agricoltori iscritti nella previdenza agricola, che abbiano il possesso (in virtù di un contratto di affitto o di comodato d’uso) di un terreno che viene coltivato direttamente dai soci.
Anche in questi casi è prevista l’esenzione. Nella nota si fa riferimento all’articolo 9 del decreto legislativo n. 228 del 2001, secondo il quale «ai soci delle società di persone esercenti attività agricole, in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale continuano ad essere riconosciuti e si applicano i diritti e le agevolazioni tributarie e creditizie stabiliti dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso delle predette qualifiche».