L’ Agenzia delle Entrate ha introdotto, a partire dall’anno d’imposta 2015, un regime agevolato per i soggetti che iniziano l’attività nel corso dell’anno. L’accesso a tale regime è condizionato dal possesso di determinati requisiti in capo al soggetto richiedente. Tale nuovo regime fiscale di vantaggio doveva essere la nuova versione, con gli opportuni accorgimenti, del regime dei contribuenti minimi, introdotto dal Decreto Legge 98/2011 ed in vigore, secondo la prima dichiarazione del Fisco, fino al 31 dicembre 2014.
Ma come spesso accade in campo fiscale, l’Agenzia delle Entrate successivamente all’entrata in vigore del nuovo regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile, ha prorogato, anche per tutto il 2015, il vecchio regime dei contribuenti minimi. Tale proroga ha creato non pochi dubbi a coloro i quali, ad inizio anno, si sono trovati spiazzati da tale cambiamento di rotta del Governo.
Per chiarire alcuni dubbi sorti in capo a determinati soggetti, l’Agenzia delle Entrate ha recentemente emanato una risoluzione nella quale spiega un caso anomalo verificatosi nell’arco temporale precedente alla proroga del vecchio regime dei minimi, anche per l’anno 2015.
Nella risoluzione n. 63/E l’Agenzia spiega come la scelta tra un regime fiscale agevolato ed il regime ordinario, così come anche la loro revoca, fanno capo alla disciplina prevista in tema di opzioni. Secondo tale normativa il contribuente deve comunicare la scelta di quale regime adottare nella prima dichiarazione annuale IVA successiva alla scelta effettuata, pena l’applicazione di una sanzione per mancata o tardiva comunicazione; in altre parole la non comunicazione dell’opzione non rende nulla la scelta effettuata, ma comporta solo una sanzione pecuniaria.
L’Agenzia delle Entrate ritiene che la scelta di un regime contabile si desume, principalmente, dal comportamento concludente del contribuente oppure dalla modalità di effettiva tenuta della contabilità.
In conclusione, chiunque abbia aperto la partita IVA senza optare per un regime fiscale di vantaggio, può effettuare l’opzione entro la prima liquidazione IVA, apportando le dovute modifiche ai documenti contabili già emessi o registrati ed usufruendo così dei vantaggi fiscali e contabili riservati a tali contribuenti.
Fonte: Agenzia delle Entrate