Legge di stabilità 2016: esenzione IRAP per le cooperative agricole

Tra le novità apportate dalla Legge di Stabilità 2016 insieme all’introduzione del pagamento canone RAI in bolletta, all’abolizione dell’imposta municipale unica e della tassa sui servizi indivisibili (meglio conosciute con i nomi di IMU e TASI) porterà altre novità.

In particolare è prevista l’esenzione dell’imposta regionale sulle attività produttive per alcuni tipi di cooperative agricole, e per le imprese che esercitano attività che rientrano potenzialmente nel reddito agrario.

Prima di entrare nel dettaglio, cerchiamo di capire per grandi linee cos’è e come si calcola l’IRAP. L’IRAP è un’imposta che grava sugli imprenditori individuali e sulla società, anche agricole, di persone o di capitali, con un fatturato annuo superiore a sette mila euro.

Entrando nel merito le cooperative agricole che usufruiranno della esenzione IRAP a partire dal 2016, sono quelle che rientrano nell’articolo 10 del DPR 601/73, cioè le cooperative che si occupano della manipolazione, della trasformazione, della conservazione, della valorizzazione e della commercializzazione dei prodotti agrari, conferiti in maniera prevalente dai soci.

Rientrano quindi a titolo di esempio aziende cooperative quali:

  • caseifici,
  • oleifici,
  • cantine e cooperative di macellazione.

Usufruiranno dell’esenzione anche le cosiddette stalle sociali o cooperative di allevamento, ma solo nel caso in cui, il bestiame sia allevato con mangimi ottenuti, per almeno un quarto, dal terreno dei soci.

Restano escluse dalla esenzione IRAP:
  • le cooperative che forniscono beni e servizi ai propri soci;
  • le attività agricole considerate tali sotto il punto di vista civilistico, ma che non rientrano nel reddito agrario.

Info: Legge di Stabilità 2016