Come vengono tassati i rimborsi per carburante e pasti erogati ai dipendenti che abitano lontano dal luogo di lavoro?
Da Milano a Brescia, da Catania a Palermo e da Torino ad Alessandria. Sono tanti i dipendenti che ogni giorno viaggiano per recarsi nei luoghi di lavoro. Molti di loro ricevono i rimborsi per le spese del carburante e dei pasti. Ma questi compensi sono soggetti a tassazione? Cerchiamo di capirne di più sul rimborso spese ai dipendenti.
Indice
Rimborso spese ai dipendenti – Rimborso carburante
Prima di tutto, se parliamo di uso promiscuo dell’auto, dobbiamo precisare che si tratta di un beneficio concesso al lavoratore. In questo caso, è prevista una tassazione in capo al dipendente che equivale al 30% della somma corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri. In sostanza, la legge attribuisce per l’uso privato della vettura un importo forfettario che corrisponde a 4.500 km all’anno, indipendentemente dall’effettiva percorrenza sostenuta.
I rimborsi per gli spostamenti chilometrici effettuati dalla propria abitazione alla sede di lavoro sono, invece, interamente imponibili in capo al dipendente. A tal proposito, però, la legge prevede una parziale esclusione di tassazione per quei rimborsi erogati durante le trasferte. Precisiamo che per “trasferta” si intende l’esercizio della prestazione lavorativa da parte del dipendente al di fuori della sede lavorativa ordinaria, che è individuata nel contratto di lavoro. Per tali ragioni, appunto, il rimborso per lo spostamento dalla propria abitazione alla sede di lavoro, non configurando come trasferta, è soggetta a tassazione a carico del dipendente.
L’articolo 51 del Testo Unico Imposte sui Redditi chiarisce che se il datore di lavoro si sposta all’interno del Comune della propria residenza, non si parla di trasferta. Ne consegue, quindi, che i rimborsi, in questo caso, sono tassabili. Sono escluse, però, le spese di trasporto documentate, come ad esempio i biglietti dell’autobus, metropolitana o treno. In questo caso, tali spese sono esenti da tassazione, indipendentemente dalla grandezza del territorio del Comune stesso. Per il datore di lavoro questi costi rientrano nella voce di spese per prestazioni di lavoratori e quindi possono essere deducibili dal reddito di impresa.
Per quanto riguarda gli spostamenti effettuati fuori dal Comune di residenza, definiti come trasferte, sono esenti dall’imponibile fiscale nel caso in cui il lavoratore non superi un importo giornaliero pari a 46,48 euro e 77,47 per trasferte all’estero.
Rimborso spese ai dipendenti – Rimborso pasti
Lo stesso discorso è applicabile per il rimborso dei pasti. Quando il lavoratore dipendente non è in trasferta, i rimborsi sono completamente soggetti a tassazione. Sono previste, però, delle eccezioni. Nel caso in cui il lavoratore dipendente non sia in trasferta, alcuni rimborsi sono parzialmente esenti da erogazione. Questo riguarda i rimborsi per i buoni pasto che non superano i 5,29 euro giornalieri e i buoni pasto elettronici fino a 7 euro. E ancora, quando il lavoratore non si trova in trasferta, l’indennità sostitutiva di mensa non è imponibile fino alle 5,29 euro al giorno. Parliamo di un’indennità erogata nel caso in cui la sede di lavoro sia disagiata, e non ci siano nei dintorni mense o luoghi adibiti alla somministrazione di cibi e bevande. Al contrario, invece, se tali situazioni non sono presenti e viene ugualmente erogata l’indennità di mensa, questa risulta soggetta a tassazione in capo al dipendente.