Cambia il codice deontologico forense

Novellato l’articolo 35 del codice. Ora gli avvocati potranno fare pubblicità on-line per promuovere la propria attività

Il Consiglio Nazionale Forense, organismo di rappresentanza istituzionale degli avvocati, ha reso noto di aver modificato l’articolo 35 del codice deontologico forense. In virtù di questa modifica, ora gli avvocati potranno promuovere la propria attività attraverso la pubblicità on-line.

Il comunicato è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 in data 3 maggio 2016. La decisione era stata deliberata nella seduta amministrativa del 22 gennaio 2016, in occasione della quale si prendeva atto dell’esito delle procedure di consultazione di cui alla delibera del 23 ottobre 2015, promanante dallo stesso organo.

La novella dell’articolo 35 (“Dovere di corretta informazione”) del codice deontologico forense consiste nell’abrogazione dei commi 9 e 10 e nell’aggiunta, nel primo comma, dell’inciso «quale che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse» .

Per effetto di questa modifica il nuovo testo del comma 1 dell’articolo 35 recita così: «l’avvocato che dà informazioni sulla propria attività professionale, quali che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse, deve rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale» .

Alla luce di questa novità, cade quel divieto di fare pubblicità che incombeva sugli avvocati del nostro Paese. Ora sarà possibile per gli studi legali promuovere la propria attività tramite pubblicità on-line, ma dovranno attenersi ad una serie di principi e regole, quali il dovere di corretta e veritiera informazione, il divieto di pubblicità comparativa, il dovere di riservatezza, il rispetto dei principi di dignità e decoro della professione.

Ecco di seguito il nuovo testo dell’articolo 35 del codice deontologico forense:

1. L’avvocato che dà informazioni sulla propria attività professionale, quali che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse, deve rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale.
2. L’avvocato non deve dare informazioni comparative con altri professionisti né equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non inerenti l’attività professionale.
3. L’avvocato, nel fornire informazioni, deve in ogni caso indicare il titolo professionale, la denominazione dello studio e l’Ordine di appartenenza.
4. L’avvocato può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia o sia stato docente universitario di materie giuridiche; specificando in ogni caso la qualifica e la materia di insegnamento.
5. L’iscritto nel registro dei praticanti può usare esclusivamente e per esteso il titolo di «praticante avvocato», con l’eventuale indicazione di «abilitato al patrocinio» qualora abbia conseguito tale abilitazione.
6. Non è consentita l’indicazione di nominativi di professionisti e di terzi non organicamente o direttamente collegati con lo studio dell’avvocato.
7. L’avvocato non può utilizzare nell’informazione il nome di professionista defunto, che abbia fatto parte dello studio, se a suo tempo lo stesso non lo abbia espressamente previsto o disposto per testamento, ovvero non vi sia il consenso unanime degli eredi.
8. Nelle informazioni al pubblico l’avvocato non deve indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorché questi vi consentano.
9. Le forme e le modalità delle informazioni devono comunque rispettare i principi di dignità e decoro della professione.
10. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Info: Gazzetta Ufficiale