AIUTI PER I PRODUTTORI AGRICOLI
Scade il prossimo 28 febbraio 2015, salvo ulteriori proroghe, il termine per la presentazione delle proposte al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali mirate all’informazione ed alla promozione dei prodotti agricoli sia nel mercato interno sia nei Paesi terzi.
In particolare, le attività contemplate dal regolamento, sia sul mercato interno che nei paesi terzi, sono le seguenti:
1) azioni promozionali e pubblicitarie e pubbliche relazioni, destinate a mettere in rilievo le caratteristiche intrinseche e i vantaggi dei prodotti comunitari;
2) campagne di informazione sui regimi comunitari in materia di qualità ed etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari nonché sui prodotti biologici;
3) azioni di informazione sul sistema comunitario di classificazione dei vini e delle bevande spiritose;
4) studi per valutare le azioni di informazione e di promozione;
5) partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza europea o nazionale.
Nei paesi terzi, le azioni promozionali comprendono altresì: gli studi relativi ai nuovi mercati e le missioni commerciali ad alto livello. Tutte le azioni non devono incoraggiare il consumo di un dato prodotto a motivo della sua origine o del suo marchio commerciale. I prodotti oggetto delle azioni in questione sono tassativamente elencate nel Regolamento della Commissione Europea n. 501/2008 e successive modifiche ed integrazioni. In linea di massima si tratta di prodotti ortofrutticoli freschi e trasformati, lino tessile, piante vive e prodotti dell’orticoltura ornamentale, olio di oliva e di semi, olive da tavola, prodotti lattiero-caseari, carni fresche, uova, miele e prodotti dell’apicoltura e vini.
Il finanziamento del costo effettivo dei programmi è suddiviso come segue: fino al 50% è coperto da finanziamenti comunitari (fino al 60% se le azioni di promozione di prodotti ortofrutticoli sono destinate specificamente ai bambini negli istituti scolastici della Comunità); almeno il 20% è coperto dalle organizzazioni proponenti; la quota restante è a carico dello Stato membro interessato.
DANILO LIZZIO
Fonte: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali